Ruolo e funzioni

I compiti fondamentali della Procura per i minorenni si svolgono in due ambiti:

  • penale, dove l'attività della Procura è sostanzialmente identica a quella di qualsiasi altra Procura, ossia svolgere le indagini preliminari in ordine a tutti i reati commessi da soggetti minorenni, ed eventualmente esercitare l'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio);
  • civile, nel cui contesto la Procura per i minorenni ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minori e avanzare istanze al Tribunale per i minorenni, cioè chiedere provvedimenti a loro tutela (si rimanda alla pagina “Le segnalazioni a tutela dei minori” per le modalità concrete con cui effettuare le segnalazioni).

Appare opportuno premettere che al Pubblico Ministero è riconosciuta dall'ordinamento una legittimazione straordinaria all'esercizio delle azioni civili.
La legge, infatti, stabilisce (articolo 81del codice di procedura civile) che nessuno può far valere in un processo in nome proprio un diritto altrui, all'infuori dei casi stabiliti dalla legge.
Tra questi casi, rientrano le azioni relative alla famiglia nonché quelle in materia di stato e capacità delle persone. L'attribuzione del potere straordinario del pubblico ministero deriva dalla sua posizione particolare, finalizzata a curare l'osservanza delle leggi, la pronta e regolare amministrazione della giustizia nonché a “vegliare” alla tutela dei diritti degli incapaci (articolo 70 R.D. 12/41).
Il pubblico ministero, dunque, ove ne ravvisi la necessità, può attivare un procedimento civile a tutela di un diritto altrui (più specificamente persone incapaci o minori di età).
Ha altresì l'obbligo di intervenire in tutte le cause che avrebbe potuto promuovere, tra cui, principalmente, quelle riguardanti stato e capacità delle persone, ovvero quelle in cui siano coinvolti soggetti minorenni.
Ha infine la facoltà di intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse da tutelare. Nella materia specificamente minorile, sono sostanzialmente due i principali poteri di impulso processuale del pubblico ministero:

  • l'iniziativa relativa ai procedimenti di controllo della potestà genitoriale di cui all'articolo 336 del codice civile, a tutela dei minori che vivono situazioni di rischio o di pregiudizio;
  • quella relativa alla all'attivazione dei procedimenti di adattabilità previsti dalla legge 184/83 (c.d. legge adozioni), a tutela dei minori in stato di abbandono.

Vi sono poi altre competenze specificamente previste dalla legge, quali il ricorso previsto dagli articoli 25 e 25bis del R.D.L. 1404/34 (richiesta di apertura di procedimento amministrativo o rieducativi, a favore dei minori che presentano “irregolarità della condotta o del carattere” ovvero che siano vittime della prostituzione o di reati sessuali), o ancora il ricorso per la pronuncia di interdizione durante l'ultimo anno della minore età.
La Procura della Repubblica per i Minorenni è, dunque, insieme al Tribunale per i Minorenni ed al Giudice tutelare, che opera presso il Tribunale Ordinario, uno dei soggetti istituzionali fondamentali preposti alla cura degli interessi dei soggetti minori.